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La detrazione delle spese per familiari a carico

Mercoledì 28/05/2025, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Secondo l’articolo 15 del TUIR, possono essere detratte dall’IRPEF anche alcune spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Tra le più ricorrenti segnaliamo:
  • spese sanitarie
  • premi assicurativi
  • contributi previdenziali e contributi versati alle forme di previdenza complementare
  • contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale
  • spese per asili nido
  • spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici
  • spese universitarie e canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede
  • spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico


Con riferimento agli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico l’Agenzia Entrate ha più volte precisato che la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se la spesa riguarda i figli, ha diritto a richiedere la detrazione il genitore che l’ha sostenuta, indipendentemente dal fatto che egli sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di quest’ultima detrazione.

Quando il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese vanno dunque suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può quindi calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.

Nel caso in cui anche uno dei due genitori sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può portare in detrazione l’intera spesa sostenuta nell’interesse del figlio, anche se i documenti sono intestati all’altro genitore.
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